Art. 4.

      1. Gli avvocati pubblici esercitano la professione forense limitatamente agli affari dell'ente di appartenenza. Essi rispondono del mandato ricevuto dal legale rappresentante

 

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dell'ente e, nel rispetto del principio di autonomia professionale, sono soggetti al regime contrattuale che regola il rapporto di lavoro con l'ente e al codice deontologico dell'avvocatura. Per gli aspetti disciplinari rispondono al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale sono iscritti.